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Statuto

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CLAC / Associazione per la clinica dell’adolescenza contemporanea

Statuto

Art. 1
(Denominazione)

È costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata CLAC – Associazione per la clinica dell’adolescenza contemporanea. L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale n. 7/2006. Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 2
(Sede)

L’Associazione ha sede a Milano in via Giovanni da Procida 27, 20149. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3
(Scopi e finalità)

L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita per :
– promuovere e realizzare studi, progetti, ricerche, incontri e ogni altra iniziativa utile a sviluppare e diffondere presso la società civile e le istituzioni la clinica dell’adolescenza contemporanea nei suoi vari aspetti, dalla prevenzione e la cura dei disturbi psicopatologici, alle forme attuali di disagio (dipendenze, DCA, ritiro, aggressività, difficoltà relazionali), con attenzione al soggetto nel suo legame con le dinamiche familiari e le istituzioni con cui interagisce (scuole, comunità, lavoro);
– sviluppare e promuovere l’approccio clinico (psicologico e pedagogico), ad orientamento psicoanalitico, nel lavoro individuale e in istituzione, operando tanto con i soggetti adolescenti quanto con gli operatori (educatori ed insegnanti) e i familiari che interagiscono con loro;
– intervenire a favore di categorie di adolescenti in condizioni di difficoltà psichica e sociale, dentro e fuori le istituzioni;
– diffondere la cultura della prevenzione e intervenire con azioni mirate a livello di prevenzione primaria e secondaria sia a livello di individuo e piccolo gruppo, sia di comunità;
– promuovere, organizzare e realizzare studi, ricerche e iniziative scientifiche e culturali in ambito psicopedagogico anche con la partecipazione di studiosi e operatori esterni all’Associazione;
– promuovere e realizzare la divulgazione dei risultati delle attività scientifiche e culturali proprie o altrui attraverso convegni, congressi, seminari, incontri, campagne di informazione, supervisioni e ogni altra opportuna iniziativa nell’ambito delle attività oggetto dell’Associazione;
– promuovere e realizzare la pubblicazione di libri, riviste, saggi e ogni altra opera intellettuale, anche multimediale;
– avere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;
– promuovere, organizzare e realizzare attività di formazione anche continua;
– utilizzare sistemi e canali di informazione, anche all’uopo organizzandoli, che consentano lo scambio e la divulgazione di informazioni ed esperienze nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione.

Art. 4
(Attività)

Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le attività di:
– accoglienza, ascolto, supporto, terapia;
– supporto, orientamento, consulenza e formazione per familiari e istituzioni (comunità, scuole, università…)
– informazione, consulenza e formazione ad operatori delle istituzioni adolescenziali per lo sviluppo di buone pratiche per le attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria);
– progettazione di interventi sociali rivolti a singoli individui, a famiglie, e comunità;
– ricerca di campo, ricerca teorica, ricerca-azione, in proprio o in collaborazione con altre istituzioni e/o Università;
– divulgazione e informazione attraverso l’organizzazione di convegni, la redazione di pubblicazioni e articoli;

– Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
– effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
– esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
– svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5
(Gli Associati)

All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, di etnia, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in:
a) Fondatori: psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, pedagogisti e filosofi che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
b) Aggregati ordinari: i clinici e terapeuti (psicologi, pedagogisti, medici, psicoterapeuti e altre figure professionali) che, operando almeno prevalentemente nel campo delle attività rientranti negli scopi e nell’oggetto dell’Associazione, condividono gli scopi e i principi dell’Associazione e intendono partecipare attivamente e concretamente alla sua attività;
c) Aggregati straordinari: medici, psichiatri e altre figure professionali che condividono gli scopi e i principi dell’Associazione e intendono partecipare attivamente e concretamente alla sua attività.
Sono “CLAC sostenitori” gli enti pubblici e privati e le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione e sono interessati a sostenerla. I “ CLAC sostenitori” sono iscritti in un apposito elenco.
I “CLAC sostenitori” non sono associati e non fruiscono dell’attività associativa; possono versare contributi liberali all’Associazione.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci hanno il diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto. I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
c) svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b, consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6
(Quote associative)

Gli associati devono corrispondere, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno, le quote associative annuali nell’importo stabilito dall’Assemblea.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale e, comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari di cui all’articolo 9 dello Statuto.

Art. 7
(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Presidente;
– Il Consiglio direttivo.

Art. 8
(Assemblea dei soci)

L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui ne regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro il termine di 20 giorni, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 6 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 9
(Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro il mese di giugno di ciascun anno di attività.
L’Assemblea ordinaria:
– approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
– discute ed approva i programmi di attività;
– elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
– ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
– delibera sull’esclusione dei soci;
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
– approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.

L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’assemblea stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del segretario dell’associazione.

Art. 10
(Assemblea Straordinaria)

La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8. L’Assemblea straordinaria dei soci:
– approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
– scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 11
(Requisiti per le cariche associative)

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
– che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva; – che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
– che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

Art. 12
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri, che durano in carica 3 anni e sono eleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
– attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
– redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
– delibera sulle domande di nuove adesioni;
– sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
– ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
– compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni quattro mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.
La convocazione va diramata per iscritto con 6 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 13
(Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è eleggibile fino a un massimo di 2 mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14
(Comitati tecnici)

Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15
(Il patrimonio e le entrate)

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
– quote e contributi degli aderenti e di privati;
– contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
– erogazioni liberali di associati e di terzi;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
– proventi derivanti dalla cessione di beni e vendita di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell’Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario.
È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16
(Bilancio)

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 9), entro il termine ultimo del mese di ottobre.

Art. 17
(Scioglimento)

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18
(Norme finali)

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

 

Milano, 27 giugno 2017